Nella presente sezione si indicano, divisi per tipologie di atto, i principali documenti occorrenti per le pratiche notarili più frequenti, con la precisazione che i documenti richiesti vanno poi verificati in relazione allo specifico atto.
Affitti di aziende o rami aziendali
1) Fotocopie dei documenti di identità (fronte-retro) e dei codici fiscali delle parti.
2) Inventario dei beni aziendali (obbligatorio in considerazione dell’obbligo di restituzione a carico dell’affittuario).
3) Licenza di autorizzazione all’esercizio del commercio.
4) Visura camerale (Registro delle Imprese) aggiornata relativa all’impresa del locatore e del conduttore.
5) Partita IVA del locatore e del conduttore.
– Se vi è impresa familiare:
a) – atto dichiarativo dell’impresa familiare (o ultimo atto modificativo)
b) – fotocopie dei documenti e codici fiscali dei collaboratori (si ritiene opportuno un intervento degli stessi in atto, al fine di autorizzare l’affitto in quanto atto di straordinaria amministrazione).
– In caso di affitto di durata ultranovennale: documentazione relativa agli immobili ed agli autoveicoli compresi nell’azienda, ai fini della relativa trascrizione nei Registri Immobiliari e nel P.R.A.
– Se attività svolta in immobili in locazione: * copia del contratto di locazione immobiliare * se si cede il contratto di locazione, o in caso di sublocazione dell’immobile, originale dell’attestato di prestazione energetica
– Se attività svolta in immobili in proprietà: * verificare se si tratta di affitto di azienda il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati (art. 35, comma 10-quater, del d.l. n. 223/2006), ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.
Cessione di aziende o rami aziendali
1) Fotocopie dei documenti di identità (fronte-retro) e dei codici fiscali delle parti.
2) Se il cedente è imprenditore individuale, indicazione del relativo regime patrimoniale coniugale.
3) Inventario dei beni aziendali.
4) Prezzo o valore da dichiarare nell’atto (da distinguere tra avviamento ed altri beni) e scelta in ordine al deposito del prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 63, lett. c), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 142, della Legge 4 agosto 2017 n. 124; in caso di richiesta di deposito del prezzo occorre fornire le coordinate bancarie (codice IBAN) per il successivo svincolo.
5) Assegni e/o Bonifici per il pagamento del prezzo.
6) Licenza di autorizzazione all’esercizio del commercio.
7) Visura camerale (Registro delle Imprese) aggiornata relativa all’impresa dell’alienante e dell’acquirente.
8) Partita IVA dell’alienante e dell’acquirente.
– Se vi è impresa familiare:
a) – atto dichiarativo dell’impresa familiare (o ultimo atto modificativo);
b) – fotocopie dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali dei collaboratori (per loro intervento in atto, finalizzato alla rinunzia alla prelazione ex art. 230 bis cod.civ.).
– Se nell’azienda sono compresi autoveicoli:
a) carta di circolazione;
b) certificato di proprietà;
c) valore dell’autoveicolo.
– Se attività svolta in immobili in locazione:
* se si trasferisce il contratto di locazione, copia di quest’ultimo.
– Se attività svolta in immobili in proprietà:
* documentazione per trasferimenti immobiliari;
* valore degli immobili.
– In presenza di conferimento di azienda in società di capitali:
* relazione di stima di un perito (nel caso di S.p.A., nominato dal Tribunale).
– In caso di donazione di azienda:
a) – atti relativi a precedenti donazioni effettuate dal donante a favore del donatario;
b) – elenco dettagliato dei beni aziendali, da allegare all’atto;
c) – valori contabili ai fini fiscali (ed eventualmente dell’avviamento ai fini civilistici).
– In caso di vendita di azienda con riserva di proprietà:
* se l’azienda comprende macchine, di valore unitario superiore ad Euro 15,49, elenco dettagliato dei macchinari da allegare all’atto (ai fini della trascrizione nei registri di cancelleria del Tribunale ex art. 1524 cod.civ.).
Cessione di azioni di S.p.A.
1) Ultimo atto della società e statuto aggiornato (per verifica clausole di prelazione e/o di gradimento).
2) Codice fiscale/Partita IVA della società.
3) Visura del Registro delle Imprese (Camera di Commercio).
4) Verifica se l’importo delle azioni è stato interamente versato.
5) Nazionalità del cedente e del cessionario.
6) Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali delle parti (cedente ed acquirente).
7) Regime patrimoniale coniugale della parte alienante.
8) Eventualmente, documenti degli altri soci, se intervengono all’atto per rinunziare al diritto di prelazione.
9) Prezzo della cessione (se diverso dal valore nominale).
10) Precisazione se il cedente ha effettuato l’opzione per il risparmio amministrato o gestito.
11) Assegni e/o bonifici per il pagamento del prezzo.
Cessione di quote di S.r.l.
1) Ultimo atto della società e statuto aggiornato (per verifica clausole di prelazione e/o di gradimento).
2) Codice fiscale/Partita IVA della società.
3) Visura del Registro delle Imprese (Camera di Commercio).
4) Fotocopie dei documenti di identità (fronte-retro) e dei codici fiscali delle parti (cedente ed acquirente).
5) Eventuale grado di parentela e/o di coniugio tra cedente e cessionario.
6) Regime patrimoniale coniugale della parte alienante (eventualmente, se si ritiene opportuno l’intervento in atto del coniuge in comunione legale, relativo documento d’identità e codice fiscale).
7) Eventualmente, fotocopie dei documenti di identità e dei codici fiscali degli altri soci, se intervengono all’atto per rinunziare al diritto di prelazione previsto dallo statuto.
8) Prezzo della cessione (se a titolo oneroso).
9) Assegni e/o bonifici per il pagamento del prezzo.
– In caso di donazione di quota sociale:
eventuali precedenti atti di donazione effettuati dal donante a favore del donatario.
– Eventualmente:
se immobili in proprietà, visure ipotecarie su immobili della società (consigliato solo nel caso in cui, a seguito della cessione, si aggiunge alla compagine sociale un nuovo socio che richiede di conoscere lo stato effettivo e attuale della società).
Convenzioni matrimoniali
1) Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali degli sposi.
2) Estratto per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio.
3) Al momento dell’atto, due testimoni cittadini italiani, maggiorenni, che sappiano leggere e scrivere e che non siano parenti od affini degli sposi.
– Se la convenzione riguarda beni immobili (o se – trattandosi di semplice separazione dei beni – esistono immobili intestati ad uno solo dei coniugi ma in realtà in comunione legale):
documentazione relativa, ai fini della trascrizione immobiliare.
– Se si tratta di modifica di una preesistente convenzione stipulata anteriormente al 6 maggio 1981: autorizzazione del Tribunale alla modifica.
Costituzione di società cooperative
1) Fotocopie dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali di tutti i soci.
2) Fotocopie dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali degli amministratori (e dei sindaci ove nominati).
Informazioni necessarie:
a) Modello adottato (S.r.l. o S.p.A.): è obbligatoria la scelta del modello S.r.l. nel caso in cui il numero di soci (persone fisiche) sia da un minimo 3 sino ad un massimo di 8, mentre è obbligatoria la scelta del modello S.p.A. nel caso in cui il numero di soci sia superiore a 20 e contemporaneamente l’attivo patrimoniale sia superiore ad un milione di euro;
b) Denominazione sociale;
c) Sede ed indirizzo della società;
d) Se assume la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente (e relative regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica);
e) Se assume la qualifica di cooperativa sociale;
f) Tipologia di cooperativa (lavoro, edilizia, agricola o altro);
g) Criteri di ripartizione dei ristorni;
h) Oggetto sociale;
i) Durata della società;
j) Requisiti e tipologie dei soci;
k) Conferimenti dei soci (da un minimo di € 25 sino a € 100.000); per il modello S.p.A. indicazione del valore unitario e numero delle azioni (con indicazione dell’eventuale emissione dei titoli azionari);
l) Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (con indicazione analitica dei poteri spettanti agli eventuali Amministratori Delegati);
m) Regime patrimoniale dei soci (con la precisazione che non è ammissibile una società contratta soltanto tra coniugi in regime di comunione legale);
n) Indirizzo di posta elettronica certificata della società;
o) Codice attività e depositario delle scritture contabili.
Costituzione Società per Azioni
1) Fotocopie dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali di tutti i soci.
2) Ricevuta del versamento in Banca del 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro (se società unipersonale versamento dell’intero capitale).
3) Fotocopie dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali degli amministratori e dei sindaci. Informazioni necessarie:
a) Denominazione sociale;
b) Sede ed indirizzo della società;
c) Oggetto sociale;
d) Capitale sociale (minimo € 50.000) e valore delle azioni attribuite a ciascun socio;
e) Numero complessivo delle azioni e loro valore nominale (con specificazione dell’eventuale emissione titoli);
f) Trasferimento delle azioni per atto tra vivi (libera cedibilità, clausola di prelazione e/o di gradimento);
g) Trasferimento delle azioni in caso di morte di un socio (trasferimento libero agli eredi o gradimento della società);
h) Modalità di versamento del restante 75% del capitale sociale sottoscritto in denaro;
i) Durata della società;
j) Regime di amministrazione (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione) con indicazione analitica dei poteri spettanti agli eventuali Amministratori Delegati;
k) In caso di conferimento in natura (immobili, aziende, altri beni diversi dal denaro) è necessaria perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale (ovvero occorre adottare la procedura semplificata di cui agli artt. 2343 ter e ss. cod.civ.);
l) Regime patrimoniale dei soci (con la precisazione che non è ammissibile una società contratta soltanto tra coniugi in regime di comunione legale);
m) Indirizzo di posta elettronica certificata della società;
n) Codice attività e depositario delle scritture contabili.
Costituzione di S.r.l.
1) Fotocopie dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali di tutti i soci.
2) Fotocopia degli assegni circolari corrispondenti al 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro (se società unipersonale l’intero capitale).
3) Fotocopie dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali degli amministratori (e dei sindaci ove nominati).
Informazioni necessarie:
a) Denominazione sociale;
b) Sede ed indirizzo della società;
c) Oggetto sociale;
d) Capitale sociale (minimo € 1) e valore delle quote attribuite a ciascun socio;
e) Trasferimento delle quote per atto tra vivi (libera cedibilità, clausola di prelazione e/o di gradimento);
f) Trasferimento delle quote in caso di morte di un socio (trasferimento libero agli eredi, gradimento della società o liquidazione in denaro della quota agli eredi salvo accordo di continuazione);
g) Modalità di versamento del restante 75% del capitale sociale sottoscritto in denaro;
h) Durata della società;
i) Regime di amministrazione (Amministratore Unico, Coamministratori o Consiglio di Amministrazione) con indicazione analitica dei poteri spettanti agli eventuali Amministratori Delegati;
j) In caso di conferimento in natura (immobili, aziende, altri beni diversi dal denaro) è necessaria perizia giurata redatta da un esperto iscritto nel Registro dei Revisori Legali;
k) Regime patrimoniale dei soci (con la precisazione che non è ammissibile una società contratta soltanto tra coniugi in regime di comunione legale);
l) Indirizzo di posta elettronica certificata della società;
m) Codice attività e depositario delle scritture contabili.
Costituzione società di persone
1) Fotocopie dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali di tutti i soci.
Informazioni necessarie:
a) Ragione sociale (comprensiva del cognome e nome di almeno un socio illimitatamente responsabile);
b) Sede ed indirizzo della società;
c) Oggetto sociale;
d) Capitale sociale e quote di partecipazione spettanti a ciascun socio;
e) Durata della società;
f) Regole per l’amministrazione della società (firma congiunta, disgiunta, altro; eventuale limite di valore per operazioni con firma congiunta);
g) Regime patrimoniale dei soci (con la precisazione che non è ammissibile una società contratta soltanto tra coniugi in regime di comunione legale);
h) Per la società in accomandita semplice, indicazione degli accomandatari e degli accomandanti;
i) Indirizzo di posta elettronica certificata della società;
j) Codice attività e depositario delle scritture contabili.
Dichiarazioni di successione
1) Certificato di morte.
2/A) Per le successioni legittime: dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in carta libera ad uso successione) che indica chi sono i parenti prossimi del defunto, in quanto tali chiamati all’eredità.
2/B) Per le successioni testamentarie: verbale di pubblicazione del testamento.
3) Eventuale rinunzia ad eredità da parte di alcuno dei chiamati.
4) Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali del defunto e degli eredi.
5) Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o certificati di stato libero o vedovanza) del defunto.
6) Certificati di residenza del defunto e degli eredi.
7) Eventuali atti di donazione effettuati dal defunto a favore dei beneficiari.
8) Eventuale sussistenza, in capo anche ad uno solo dei beneficiari, dei requisiti per le agevolazioni della prima casa.
9) Per tutti gli immobili (sia terreni che fabbricati): copia del titolo di provenienza (atto notarile di acquisto o denuncia di successione), nonchè eventuale documentazione catastale in possesso della parte.
10) Per i terreni: certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune ove si trovano i terreni stessi.
11) Per le aziende e partecipazioni sociali: atti di acquisto, visura camerale e valori (al netto dell’avviamento).
12) Per azioni, obbligazioni e altri titoli: relative certificazioni e/o bilancio alla data del decesso.
13) Rapporti bancari: certificazione bancaria dalla quale risultino il saldo del conto corrente bancario, i titoli in deposito, eventuali passività (mutui, saldo passivo di conto corrente, ecc.), alla data dell’apertura della successione.
14) Eventuali fatture e/o documentazione per spese funerarie/mediche ed altre passività.
Modifiche di società cooperative
1) Atto costitutivo o ultimo atto modificativo, con annesso statuto aggiornato.
2) Visura camerale aggiornata (Registro delle Imprese), oppure numero di codice fiscale o numero R.E.A.
3) Codice fiscale/Partita IVA della società.
4) Numero di iscrizione nell’Albo delle società cooperative.
5) Fotocopia del documento d’identità (fronte-retro) e del codice fiscale del Presidente dell’assemblea.
6) Dati anagrafici e quote di capitale possedute da tutti i soci, con specificazione delle eventuali deleghe.
7) Libro soci.
8) Esistenza attuale di soci sovventori e/o finanziatori.
9) Esistenza attuale di azioni di partecipazione cooperativa e/o di altri strumenti finanziari non partecipativi.
10) Dati anagrafici degli amministratori e dei sindaci, e rispettive qualifiche.
11) Indicazione delle modifiche da apportare allo statuto. – Se non è assemblea totalitaria (non ci sono tutti i soci, neanche a mezzo delega): estremi della convocazione e copia dell’ordine del giorno (date delle raccomandate o altro in base alle previsioni statutarie). – Per lo scioglimento con liquidazione: indicazione del liquidatore e fotocopia del documento d’identità (fronte-retro) e del codice fiscale.
Modifiche di società di capitali
1) Atto costitutivo o ultimo atto modificativo, con annesso statuto aggiornato.
2) Visura camerale aggiornata (Registro delle Imprese), oppure numero di codice fiscale o numero R.E.A.
3) Codice fiscale/Partita IVA della società.
4) Fotocopia del documento d’identità (fronte-retro) e del codice fiscale del Presidente dell’assemblea.
5) Dati anagrafici e quote di capitale possedute da tutti i soci, con specificazione delle eventuali deleghe.
6) Dati anagrafici degli amministratori e dei sindaci, e rispettive qualifiche.
7) Indicazione delle modifiche da apportare allo statuto.
– Se non è assemblea totalitaria (non ci sono tutti i soci, neanche a mezzo delega):
estremi della convocazione e copia dell’ordine del giorno (date delle raccomandate o altro in base alle previsioni statutarie).
– Per operazioni sul capitale (riduzione o aumento):
* situazione patrimoniale aggiornata rispetto alla data dell’assemblea (massimo 120 gg.)
* modalità dell’aumento o della riduzione.
– Per lo scioglimento con liquidazione:
indicazione del liquidatore e fotocopia del documento d’identità (fronte-retro) e del codice fiscale.
Modifiche di società di persone
1) Atto costitutivo o ultimo atto modificativo della società, contenente i patti sociali aggiornati.
2) Visura camerale aggiornata (Registro delle Imprese), oppure numero di codice fiscale o numero R.E.A.
3) Codice fiscale/Partita IVA della società.
4) Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali di tutti i soci.
5) Indicazione delle modifiche da apportare.
– In caso di modifica della sede o della ragione sociale:
* verificare se esistono immobili (atto di provenienza)
* verificare se esistono autoveicoli (carta di circolazione e certificato di proprietà).
Mutui
1) Titolo di provenienza (copia dell’atto notarile di acquisto o della dichiarazione di successione).
2) Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali sia del mutuatario che del terzo datore di ipoteca.
3) Estratti per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o certificati di stato libero o vedovanza) del mutuatario e del terzo datore di ipoteca.
4) Eventuale (se in possesso del mutuatario) documentazione catastale.
5) Eventuali precedenti atti di mutuo con concessione di ipoteca sullo stesso immobile.
– Se il mutuatario e/o il terzo datore di ipoteca è una società:
a) – Visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio (Registro delle Imprese)
b) – Copia dello statuto vigente della società (o dell’ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati)
c) – Codice fiscale e Partita IVA
d) – fotocopia del documento d’identità (fronte-retro) del rappresentante legale
e) – se vi è Consiglio di Amministrazione: verbale della deliberazione che autorizza la stipula dell’atto, o verbale di nomina dell’Amministratore Delegato con indicazione dei poteri allo stesso conferiti.
– Se l’immobile è pervenuto per successione:
* certificato di morte e codice fiscale del defunto
* copia autentica in bollo dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento, se non già trascritto.
Procure provenienti dall’estero
Per procure provenienti dall’estero si intendono quelle ricevute o autenticate da un Notaio o dall’autorità consolare di uno Stato estero. Non sono procure estere quelle ricevute o autenticate dal Console italiano.
Accade spesso che le procure consolari presentino dei vizi di forma, per la mancata osservanza delle prescrizioni di legge sulla redazione degli atti pubblici, che trovano applicazione anche agli atti consolari. E’ quindi necessario verificare con attenzione che siano state rispettate le disposizioni della legge notarile (menzioni relative all’accertamento dell’identità personale, della lettura dell’atto ed allegati, ecc.).
– Presupposti per l’utilizzo di procure redatte all’estero sono i seguenti:
1) – Traduzione in lingua italiana della procura, asseverata da un traduttore ufficiale, o dal Consolato italiano, o dallo stesso Notaio che ha ricevuto la procura, oppure, infine, dal Notaio che riceve l’atto cui va allegata la procura, se conosce la lingua straniera. Anche la “Apostille” (di cui infra) deve essere tradotta.
2) – Legalizzazione della procura da parte del Consolato italiano all’estero. N.B.:
– per gli atti provenienti da alcuni Stati esteri, con cui esiste apposita convenzione (Convenzione dell’Aja del 1961), la legalizzazione è sostituita dalla “Apostille”, apposta (generalmente in lingua francese) dalla stessa Autorità estera. Così, per esempio, per la Svizzera.
– per gli atti provenienti da alcuni Stati esteri (es., Germania, Francia), vi è l’esenzione totale sia da legalizzazione che da “Apostille”. In tale ultimo caso, è opportuno citare nell’atto la legge di ratifica della convenzione che esenta dalla legalizzazione.
3) – Deposito della procura estera nella raccolta degli atti di un Notaio italiano, o di un Archivio Notarile, con apposito verbale di deposito. Tale deposito non è necessario se l’atto cui va allegata la procura è un atto pubblico, o una scrittura privata autenticata conservata nella raccolta degli atti del Notaio autenticante.
Pubblicazioni di testamento
1) Originale del testamento olografo.
2) Estratto per riassunto dell’atto di morte (da richiedere nel Comune di morte).
3) Fotocopia del documento di identità (fronte-retro) e del codice fiscale del defunto.
4) Fotocopia dei documenti di identità (fronte-retro) e dei codici fiscali di tutti gli eredi (di cui è consigliato l’intervento in atto per contestuale accettazione espressa di eredità).
– Se nell’eredità sono compresi beni immobili: atti di provenienza ed eventuale documentazione catastale.
– Se nell’eredità sono compresi autoveicoli: fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà (o del foglio complementare).
Trasferimenti immobiliari
1) Titolo di provenienza (copia dell’atto notarile di acquisto o della dichiarazione di successione).
Se l’immobile è pervenuto per successione:
a) certificato di morte;
b) copia dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento;
c) copia del primo acquisto (per atto tra vivi) anteriore alla successione.
2) Copia dell’eventuale proposta di acquisto/contratto preliminare di compravendita e, se registrati, quietanza del pagamento dell’imposta pagata.
3) Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali sia delle parti cedenti che degli acquirenti, con conferma della residenza e dello stato civile ivi riportato.
Se partecipa all’atto una società:
a) Visura camerale aggiornata;
b) fotocopia del documento d’identità (fronte-retro) del rappresentante legale;
c) se vi è Consiglio di Amministrazione, verbale della deliberazione che autorizza la stipula dell’atto, o verbale di nomina dell’Amministratore Delegato con indicazione dei poteri allo stesso conferiti.
4) Per i soggetti coniugati in regime di separazione dei beni o legalmente separati o divorziati, estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio medesimo.
5) Prezzo o valore da dichiarare nell’atto e scelta in ordine al deposito del prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 63, lett. c), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 142, della Legge 4 agosto 2017 n. 124; in caso di richiesta di deposito del prezzo occorre fornire le coordinate bancarie (codice IBAN) per il successivo svincolo.
6) Fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari con cui è stato effettuato il pagamento degli acconti e/o delle caparre.
7) Fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari con cui sono state pagate le spese di mediazione, relative fatture ed indicazione dei dati del mediatore (dati identificativi e numero di iscrizione al soppresso Ruolo presso la Camera di Commercio del mediatore persona fisica o società; dati identificativi e numero di iscrizione al soppresso Ruolo presso la Camera di Commercio del mediatore che sia legale rappresentante, preposto o delegato dalla società; codice fiscale e/o Partita I.V.A.).
8) Attestato di Prestazione Energetica.
9) Per i fabbricati:
– Copia della licenza o concessione edilizia o permesso di costruire iniziale;
– Copia delle concessioni edilizie o permessi di costruire – anche in sanatoria – o delle domande di concessione o di permesso di costruire in sanatoria, e delle denunzie di inizio attività (DIA, SCIA o CILA), relative ad eventuali ristrutturazioni od opere edilizie successive;
– Copia del certificato di agibilità/abitabilità.
Nel caso di fabbricato locato a terzi:
– copia del contratto di locazione (completo degli estremi di registrazione);
– trattandosi di fabbricato ad uso commerciale, notifica del contratto preliminare al conduttore;
– trattandosi di fabbricato ad uso abitativo, occorre verificare che non sia stata data disdetta alla prima scadenza al conduttore, nel qual caso sussiste il diritto di prelazione a favore del conduttore medesimo ed andrà rispettata la procedura di cui sopra.
10) Per le agevolazioni sul “riacquisto” di prima casa, copia dell’atto notarile di acquisto della precedente prima casa e copia dell’atto di rivendita della stessa (se non anteriore all’anno).
11) Per i terreni:
– Certificato di destinazione urbanistica (rilasciato dal Comune) in bollo, anche per aree pertinenziali di edifici urbani di superficie superiore a 5.000 metri quadri;
– Per i soli terreni agricoli, notifica del contratto preliminare agli affittuari od ai confinanti coltivatori diretti aventi diritto a prelazione;
– Per i soli terreni edificabili, eventuale perizia per la rideterminazione del valore.
12) In presenza di plusvalenze immobiliari soggette a tassazione, nell’ipotesi in cui si intenda optare per l’imposta sostitutiva del 26%, occorre l’indicazione della plusvalenza realizzata (dettagliata secondo le indicazioni legislativamente previste al fine di una corretta comunicazione all’Agenzia delle Entrate) o, in alternativa, degli elementi necessari per la relativa determinazione (valore di acquisto, documentazione delle spese sostenute per l’acquisto – ad es., parcella notarile per l’acquisto ed il mutuo strumentale allo stesso – e per eventuali lavori di costruzione o ristrutturazione).
13) Per le donazioni:
– due testimoni che non siano parenti o affini delle parti, che siano cittadini italiani e che sappiano leggere e scrivere;
– estremi degli eventuali precedenti atti di donazione (immobiliari e non) già effettuati dal donante a favore del donatario.
Verbali di inventario
1) Eventuale provvedimento di delega del Tribunale che nomina il Notaio per l’inventario.
– Eventuale provvedimento del Tribunale di proroga del termine per l’inventario.
– Per inventario in materia di successioni: dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti chi sono gli eredi.
– Per inventario di tutela: ° provvedimento di nomina del tutore.
° fotocopie dei documenti d’identità (fronte-retro) di due testimoni (scelti tra i parenti o gli amici di famiglia).
2) Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali degli eredi, del tutore e del protutore.
– Se vi sono beni mobili:
a) Elenco dei beni mobili da inventariare, con indicazione, accanto a ciascuno di essi, del relativo valore (da verificare successivamente in sede di operazioni di inventario da parte del Notaio).
b) Fotocopia del documento d’identità (fronte-retro) e del codice fiscale di un terzo, che deve intervenire quale estimatore (sia per gli oggetti preziosi che per altri beni mobili).
– Se vi sono immobili:
copia del titolo di provenienza (atto notarile di acquisto o denuncia di successione), ed eventuale documentazione catastale in possesso della parte. N.B. Verificare se il Tribunale ha ordinato l’apposizione di sigilli.